Legge regionale 21 luglio 2016, n. 13 -

Legge regionale 21 luglio 2016, n. 13

Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative).

(B.U. 9 agosto 2016, n. 35)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 5)

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 3/2013, le parole: "dagli enti locali proprietari" sono sostituite dalle seguenti: "dagli enti proprietari o gestori".

Art. 2

(Modificazione all'articolo 7)

1. Al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 3/2013, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 12)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, al fine di sostenere l'accesso alle abitazioni in locazione, prevede la concessione di contributi a favore di soggetti meno abbienti, volti a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione.".

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 3/2013, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali contributi possono essere anticipati ai proprietari delle abitazioni in locazione per ridurre il ricorso all'emergenza abitativa di cui all'articolo 13.".

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 13)

1. L'articolo 13 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Emergenza abitativa)

1. La Regione promuove interventi di carattere straordinario volti a risolvere gravi, eccezionali e imprevedibili situazioni di emergenza abitativa segnalate dai Comuni a cui è stata presentata la relativa domanda e che non sia possibile affrontare con gli ordinari strumenti di cui alla presente legge.

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono nella ricerca e nel reperimento sul territorio regionale di sistemazioni abitative temporanee da destinare a nuclei familiari che si trovino in situazioni di emergenza abitativa causate da:

a) disagi sociali o sanitari;

b) procedimenti di rilascio forzoso dell'abitazione che coinvolga nuclei familiari economicamente e socialmente deboli.

3. La valutazione sulla sussistenza delle situazioni di emergenza abitativa è effettuata dalla Commissione per le politiche abitative di cui all'articolo 25, sulla base dei criteri di cui al comma 7, lettera b).

4. Le soluzioni abitative, anche in deroga agli standard di adeguatezza previsti dalle disposizioni vigenti, sono ricercate, reperite e assegnate dalla struttura competente, nel seguente ordine:

a) strutture destinate alla prima accoglienza, per il tramite della struttura regionale competente in materia di servizio sociale;

b) alloggi di edilizia residenziale pubblica;

c) alloggi di proprietà privata, da assegnare al nucleo familiare, previa stipulazione di apposito contratto di locazione tra il proprietario e la Regione.

5. In relazione agli alloggi di cui al comma 4, lettera b), i Comuni sono tenuti a comunicare alla struttura competente, entro dieci giorni dalla sopravvenuta disponibilità di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel proprio territorio, l'utilizzabilità del medesimo ai fini di cui al comma 1.

6. Gli oneri derivanti dalla ricerca e dal reperimento di soluzioni abitative per le finalità di cui al comma 1 sono a carico del Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 5, nei limiti degli stanziamenti assegnati e nel rispetto delle percentuali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b). I Comuni di residenza dei nuclei familiari riconosciuti in situazioni di emergenza abitativa concorrono alla copertura dei predetti oneri nella percentuale stabilita con deliberazione della Giunta regionale. Ai Comuni che non assolvano all'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 sono, inoltre, addebitati i maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Regione per il reperimento di soluzioni abitative alternative.

7. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione:

a) le modalità di presentazione delle domande al Comune competente per territorio;

b) le condizioni che determinano l'emergenza abitativa;

c) i criteri di priorità e le relative procedure per l'assegnazione degli alloggi ai soggetti inseriti nella graduatoria territoriale dell'emergenza abitativa;

d) i requisiti, i criteri e le modalità delle azioni utili ad attuare gli interventi di cui al presente articolo;

e) i requisiti, i criteri e le modalità, anche procedimentali, per l'attuazione delle misure di primo intervento, nelle more dell'individuazione delle soluzioni abitative di cui al comma 4.".

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 18)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 3/2013, dopo le parole: "nucleo familiare del concorrente all'assegnazione" sono aggiunte le seguenti: "o dell'assegnatario".

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 3/2013, le parole: "Ai fini di cui al presente titolo" sono sostituite dalle seguenti: "Ai soli fini della domanda di assegnazione".

Art. 6

(Modificazione all'articolo 22)

1. Al comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 3/2013, la parola: "anche" è soppressa.

Art. 7

(Modificazione all'articolo 23)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 3/2013, dopo le parole: "Il bando di concorso" sono inserite le seguenti: ", da sottoporre alla preventiva approvazione della Commissione per le politiche abitative di cui all'articolo 25,".

Art. 8

(Modificazione all'articolo 25)

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

"2. In attuazione degli indirizzi del piano triennale di cui all'articolo 2, la Commissione svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) approva i bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale;

b) verifica l'istruttoria delle domande ai fini della formazione e degli aggiornamenti delle graduatorie, comprese quelle per la mobilità;

c) decide in merito ai ricorsi sulla formazione e sugli aggiornamenti delle graduatorie;

d) accerta i casi di morosità incolpevole degli assegnatari;

e) valuta le domande di emergenza abitativa;

f) rilascia il parere obbligatorio e vincolante nei casi di annullamento, decadenza e occupazione senza titolo di cui agli articoli 41, 42 e 43;

g) fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, autorizza la deroga ai limiti di cui all'articolo 16, nel caso di particolari situazioni debitamente documentate.".

Art. 9

(Modificazione all'articolo 26)

1. Il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

"3. Entro il termine stabilito dal Comune, comunque non superiore a venti giorni dalla scadenza della pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono, per il tramite del Comune, presentare opposizione in carta semplice alla Commissione, che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni. In sede di esame delle opposizioni non possono essere valutate condizioni non segnalate con le modalità ed entro i termini stabiliti dalla presente legge e dal bando.".

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 27)

1. L'articolo 27 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

"Art. 27

(Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione)

1. Fermi restando i requisiti per l'accesso e le condizioni determinanti punteggio stabiliti dall'ultimo bando pubblicato, gli aspiranti assegnatari non inseriti in graduatoria e quelli già inseriti che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli possono presentare una nuova domanda al Comune interessato a partire dal 1° febbraio sino al 30 giugno di ogni anno.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base delle domande presentate ai sensi del comma 1, la Commissione provvede all'aggiornamento della graduatoria.

3. Per le nuove domande presentate ai sensi del comma 1, la verifica dei requisiti di cui all'articolo 19 e l'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 21 sono effettuate con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Nei confronti degli aspiranti assegnatari già inseriti in graduatoria e che non hanno presentato una nuova domanda, il Comune provvede d'ufficio all'aggiornamento dei punteggi definiti nel bando con riferimento al permanere dei requisiti di residenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), alle condizioni soggettive di cui all'allegato A, lettera a), numero 12, e all'eventuale inserimento nella graduatoria di emergenza abitativa. Gli aspiranti assegnatari che non risultino più in possesso dei requisiti per l'accesso sono cancellati dalla graduatoria.

5. Entro il termine stabilito dal Comune, comunque non superiore a venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, aggiornata con l'inserimento o la ricollocazione degli aspiranti assegnatari, gli interessati possono, per il tramite del Comune, presentare opposizione in carta semplice alla Commissione, che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

6. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione aggiorna la graduatoria definitiva con l'inserimento o la ricollocazione degli aspiranti assegnatari e la trasmette al Comune interessato per l'approvazione.

7. La graduatoria definitiva è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune interessato e conserva efficacia fino alla pubblicazione del successivo aggiornamento.".

Art. 11

(Modificazioni all'articolo 28)

1. Il comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 3/2013 è abrogato.

2. Al comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 3/2013, le parole: "Nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla data d'inserimento o ricollocazione nella graduatoria definitiva," sono soppresse.

Art. 12

(Modificazioni all'articolo 29)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 3/2013 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", alla tipologia delle unità immobiliari e alla composizione del nucleo familiare".

2. Il comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora la tipologia degli alloggi disponibili non consenta l'assegnazione di un alloggio rispondente ad entrambe le caratteristiche di cui all'articolo 16, al soggetto avente titolo può essere proposto, tenuto conto delle esigenze del nucleo familiare, un alloggio adeguato ad una sola delle predette caratteristiche. Al fine di consentire la razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio pubblico, al soggetto avente titolo può essere proposto un alloggio rispondente ad una sola o ad entrambe le caratteristiche riferite ai parametri di adeguatezza immediatamente inferiori ai sensi del medesimo articolo 16. In tale ultimo caso, l'eventuale rinuncia non comporta la decadenza dall'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria.".

Art. 13

(Modificazione all'articolo 35)

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 3/2013, dopo le parole: "edilizia residenziale pubblica" sono inserite le seguenti: ", per mezzo di apposite graduatorie da sottoporre entro il 31 ottobre di ogni anno all'approvazione della Commissione,".

Art. 14

(Modificazione all'articolo 36)

1. Il comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 3/2013 è abrogato.

Art. 15

(Modificazione all'articolo 37)

1. Il comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini della determinazione del canone di locazione annuale, gli enti gestori richiedono annualmente l'attestazione dell'ISEE del nucleo familiare e comunque di tutti coloro che occupano stabilmente l'alloggio. L'eventuale mutamento della situazione economica determina l'applicazione del nuovo canone con decorrenza dalla data stabilita con deliberazione della Giunta regionale.".

Art. 16

(Modificazione all'articolo 39)

1. Al comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 3/2013, le parole: "con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 20, comma 1, devono versare all'ente gestore, con decorrenza dal mese successivo alla verifica dell'ente, un canone di locazione adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37, comma 1, devono versare all'ente gestore un canone di locazione adeguato ai valori massimi definiti dalla medesima deliberazione della Giunta regionale".

Art. 17

(Modificazione all'articolo 48)

1. Il comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

"1. I criteri di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), ai quali gli enti proprietari uniformano le proposte di piano di vendita, sono, nell'ordine, i seguenti:

a) alloggi per i quali gli inquilini hanno manifestato la volontà di acquistare;

b) alloggi per i quali è applicato il canone di locazione adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37, comma 1;

c) alloggi con costi di manutenzione superiori alla media;

d) alloggi in edifici già parzialmente alienati.".

Art. 18

(Modificazione all'articolo 49)

1. Al comma 3 dell'articolo 49 della l.r. 3/2013, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compresi quelli assegnati con le procedure dell'emergenza abitativa con canone a totale carico del nucleo assegnatario".

Art. 19

(Modificazioni all'articolo 50)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 3/2013, le parole: "sono venduti" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere venduti".

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 3/2013, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche in ragione di motivate situazioni personali del nucleo familiare".

Art. 20

(Modificazione all'articolo 51)

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 3/2013 è soppresso.

Art. 21

(Modificazione all'articolo 52)

1. Il comma 4 dell'articolo 52 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

"4. Gli enti proprietari hanno diritto di esercitare la prelazione all'acquisto per un periodo di vent'anni dalla data di stipulazione del contratto di acquisto. Il prezzo di acquisto, determinato con le modalità di cui al comma 3, è aumentato del valore delle migliorie apportate dal proprietario da valutarsi con apposita perizia redatta dagli enti proprietari che tenga conto dello stato di manutenzione dell'alloggio.".

Art. 22

(Modificazione all'articolo 56)

1. Il comma 3 dell'articolo 56 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

"3. Gli alloggi di cui al comma 2 devono costituire unità abitative indipendenti.".

Art. 23

(Sostituzione dell'articolo 57)

1. L'articolo 57 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

"Art. 57

(Agevolazioni)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 56, comma 1, la Giunta regionale può concedere, secondo le modalità di cui al capo III del titolo IV, mutui agevolati fino all'80 per cento della spesa ammissibile, a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 68.

2. Nei casi di cui al comma 1, in relazione a interventi straordinari in materia di politiche abitative promossi e finanziati a livello statale o europeo, la Giunta regionale può inoltre concedere contributi in forma di cofinanziamenti in conto capitale fino al 20 per cento della spesa ammissibile, con proporzionale riduzione della percentuale di finanziamento agevolato di cui al comma 1.".

Art. 24

(Modificazioni all'articolo 58)

1. Al comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 3/2013, le parole: "dei contributi" sono sostituite dalle seguenti: "delle agevolazioni".

2. Al comma 3 dell'articolo 58 della l.r. 3/2013, le parole: "pena la revoca del contributo alle condizioni di cui all'articolo 66, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "pena la revoca delle agevolazioni ai sensi degli articoli 66, comma 3, e 86, comma 3".

3. Al comma 5 dell'articolo 58 della l.r. 3/2013, le parole: "di contributo" sono sostituite dalle seguenti: "di agevolazione".

4. Il comma 6 dell'articolo 58 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

"6. Nel caso di mancata concessione delle agevolazioni, la convenzione non produce alcun effetto.".

Art. 25

(Modificazione all'articolo 59)

1. Il comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile ad agevolazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le tipologie degli interventi ammissibili, le modalità di calcolo delle superfici e i limiti massimi di costo per ciascuna tipologia d'intervento.".

Art. 26

(Modificazioni all'articolo 61)

1. Il comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 3/2013 è abrogato.

2. Al comma 2 dell'articolo 61 della l.r. 3/2013, le parole: "In mancanza degli accordi di cui al comma 1," sono soppresse.

Art. 27

(Modificazioni all'articolo 68)

1. All'articolo 68 della l.r. 3/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione promuove la concessione di mutui agevolati a favore della prima abitazione e per il recupero di fabbricati situati nei centri storici, definiti dai piani regolatori generali comunali (PRG) come zone territoriali di tipo A, e, all'esterno di tali zone, di quelli classificati monumento, documento o di pregio storico culturale, architettonico o ambientale, a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.";

b) alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 68 della l.r. 3/2013, le parole: "e al regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 2 (Nuove disposizioni per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 27 maggio 2002, n. 1 , 17 agosto 2004, n. 1, e 18 gennaio 2007, n. 1)" sono sostituite dalle seguenti: "e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 74".

Art. 28

(Modificazione all'articolo 69)

1. Il comma 1 dell'articolo 69 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

"1. I mutui concessi ai sensi del presente titolo sono, di norma, assistiti da idonea garanzia reale o personale, in relazione alla tipologia dell'intervento finanziato e alle caratteristiche del mutuo, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.".

Art. 29

(Modificazione all'articolo 72)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 72 della l.r. 3/2013, le parole: "pari o" sono soppresse.

Art. 30

(Sostituzione dell'articolo 74)

1. L'articolo 74 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

"Art. 74

(Rinvio)

1. Limitatamente ai mutui concessi ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), la Giunta regionale, con propria deliberazione adottata previo parere della Commissione consiliare competente, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, disciplina:

a) i requisiti soggettivi per accedere ai mutui;

b) l'importo unitario massimo di ciascun mutuo, fermo restando che la spesa sostenuta è finanziata fino al 100 per cento;

c) la misura del tasso da applicare e le sue eventuali modalità di variazione nel corso dell'ammortamento;

d) il limite di durata per i diversi tipi di intervento, con un massimo di trent'anni, nonché le modalità di erogazione e di ammortamento dei finanziamenti;

e) i limiti massimi di superficie per gli interventi destinati alla costruzione di abitazioni, la definizione delle tipologie degli interventi ammessi a fruire dei benefici, nonché i criteri per la determinazione delle caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni e della spesa ammissibile per la concessione dei finanziamenti;

f) le procedure per l'ammissione ai benefici e i tempi di attuazione degli interventi finanziati;

g) le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare;

h) le garanzie da concedere ai fini dell'erogazione, i vincoli cui sono assoggettati i beni oggetto del finanziamento e le eventuali sanzioni previste in caso di violazione dei predetti vincoli.".

Art. 31

(Modificazioni all'articolo 75)

1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 75 della l.r. 3/2013, le parole: "dal regolam. reg. 2/2009" sono sostituite dalle seguenti: "dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 74".

Art. 32

(Modificazione all'articolo 76)

1. Al comma 1 dell'articolo 76 della l.r. 3/2013, le parole: "con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi del regolam. reg. 2/2009" sono sostituite dalle seguenti: "con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 74".

Art. 33

(Modificazione all'articolo 77)

1. Al numero 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 77 della l.r. 3/2013, le parole: "dal regolam. reg. 2/2009" sono sostituite dalle seguenti: "dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 74".

Art. 34

(Modificazione all'articolo 78)

1. Al comma 1 dell'articolo 78 della l.r. 3/2013, le parole: "con il regolam. reg. 2/2009" sono sostituite dalle seguenti: "con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 74".

Art. 35

(Modificazione all'articolo 84)

1. Il comma 1 dell'articolo 84 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, individua l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento degli interventi di cui al capo III del titolo IV, nei limiti delle disponibilità del fondo di rotazione.".

Art. 36

(Inserimento del capo IIIbis nel titolo IV)

1. Dopo il capo III del titolo IV della l.r. 3/2013, è aggiunto il seguente:

"CAPO IIIBIS

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA IN LOSE DI PIETRA

Art. 86bis

(Interventi)

1. Al fine di salvaguardare i valori ambientali e paesaggistici del territorio regionale tramite la valorizzazione e il mantenimento degli elementi tradizionali, con particolare riferimento ai tetti delle costruzioni con manto di copertura in lose di pietra, la Giunta regionale concede mutui agevolati per il rifacimento del manto di copertura in lose di pietra ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 73 e secondo le modalità di cui al capo II.

2. I mutui agevolati sono concessi a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 68.

Art. 86ter

(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, disciplina:

a) i requisiti soggettivi per accedere ai mutui;

b) l'importo unitario massimo di ciascun mutuo, fermo restando che la spesa sostenuta è finanziata fino al 100 per cento;

c) la misura del tasso da applicare e le sue eventuali modalità di variazione nel corso dell'ammortamento;

d) il limite di durata per i diversi tipi di intervento, con un massimo di trent'anni, nonché le modalità di erogazione e di ammortamento dei finanziamenti;

e) le procedure per l'ammissione ai benefici e i tempi di attuazione degli interventi finanziati;

f) le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare;

g) le garanzie da concedere ai fini dell'erogazione, i vincoli cui sono assoggettati i beni oggetto del finanziamento e le eventuali sanzioni previste in caso di violazione dei predetti vincoli.".

Art. 37

(Inserimento del capo IIIter nel titolo IV)

1. Dopo il capo IIIbis del titolo IV della l.r. 3/2013, come introdotto dall'articolo 36, è aggiunto il seguente:

"CAPO IIITER

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO PRIVATO

Art. 86quater

(Interventi)

1. Al fine di sostenere la realizzazione degli interventi di recupero edilizio privato sugli immobili destinati a prima abitazione, la Regione concede mutui agevolati di importo non superiore a quello teorico totale delle detrazioni fiscali previste dalla normativa statale vigente per i medesimi interventi.

2. I mutui agevolati sono concessi a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 68.

Art. 86quinquies

(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, disciplina:

a) i requisiti soggettivi per accedere ai mutui;

b) l'importo unitario massimo di ciascun mutuo, fermo restando che la detrazione è finanziata fino al 100 per cento;

c) la misura del tasso da applicare e le sue eventuali modalità di variazione nel corso dell'ammortamento;

d) il limite di durata per i diversi tipi di intervento nonché le modalità di erogazione e di ammortamento dei finanziamenti;

e) le procedure per l'ammissione ai benefici e i tempi di attuazione degli interventi finanziati;

f) le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare;

g) le garanzie da concedere ai fini dell'erogazione, i vincoli cui sono assoggettati i beni oggetto del finanziamento e le eventuali sanzioni previste in caso di violazione dei predetti vincoli.".

Art. 38

(Disposizioni transitorie)

1. Il comma 4 dell'articolo 52 della l.r. 3/2013, come sostituito dall'articolo 21 della presente legge, si applica anche ai contratti di acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli interventi di cui all'articolo 86quater della l.r. 3/2013, introdotto dall'articolo 37 della presente legge, eseguiti negli anni 2015 e 2016, continuano ad essere finanziati ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017).

Art. 39

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 e gli articoli da 7 a 13 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18);

b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 19 novembre 2008, n. 25 (Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18));

c) il regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 2 (Nuove disposizioni per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 27 maggio 2002, n. 1 , 17 agosto 2004, n. 1, e 18 gennaio 2007, n. 1), e l'articolo 32 della legge regionale 7 ottobre 2011, n. 23 (Riordino dell'attività in sede consultiva delle Commissioni consiliari permanenti. Modificazioni di leggi e regolamenti regionali), a far data dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 74 della l.r. 3/2013, come sostituito dall'articolo 30 della presente legge;

d) il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014);

e) i commi 3 e 4 dell'articolo 38 della legge regionale 12 giugno 2012, n. 17 (Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e ad altre disposizioni in materia di governo del territorio).

2. Al titolo della l.r. 13/2007, le parole: "e disciplina dei relativi benefici economici" sono soppresse.